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Adottare un figlio: Quando una sola mamma non basta.
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Incesto
e adozione nella legge Italiana
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Leggendo "Pedofilia. Un fenomeno giuridico e sociologico" di Silvia Furfaro ho trovato un'affermazione che ritengo quantomeno strana e discutibile e che riporto integralmente. Si tratta del capoverso 6.2 (La definizione giuridica d'incesto.) del documento che potete leggere interamente in http://www.altrodiritto.unifi.it/devianza/furfaro. 6.2 La definizione giuridica d'incesto. L'ipotesi delittuosa di incesto è inserita nel nostro codice penale all'art. 564 c.p. Capo II (Dei delitti contro la morale familiare), nel Titolo IX (Dei delitti contro la famiglia). Il legislatore ha previsto la pena della reclusione da uno a cinque anni per tutti coloro che commettono incesto con un discendente o un ascendente, con un affine in linea retta o con una sorella o un fratello in modo che ne derivi pubblico scandalo (reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa e perdita della potestà sul figlio in caso in cui sia coinvolto un genitore). L'ipotesi giuridica quindi, non si limita soltanto ad evitare la degenerazione di razza (179) a causa della procreazione fra consanguinei, ma prevedendo anche i rapporti sessuali tra affini in linea retta (suocero e nuora, genero e suocera, per i quali non sussiste il vincolo di consanguineità), intende avere una più ampia ratio. In effetti, la punizione conseguente al comportamento incestuoso è giustificata dalla sua particolare riprovevolezza morale, dalla turpitudine che lo rende assolutamente intollerabile per la comunità sociale. La profonda ripugnanza che il fatto desta nella coscienza pubblica, induce lo Stato ad intervenire con la più grave delle sanzioni di cui dispone: la pena della reclusione (180). Per la punibilità del reato di incesto, il codice penale richiede il "pubblico scandalo", concetto che va ravvisato nella morale della coscienza pubblica, accompagnato dal senso di disgusto e di sdegno contro un fatto tanto grave (181). Tale "scandalo" inoltre, deve essersi effettivamente verificato, e quindi, non basta che la generalizzata riprovazione, in cui esso si concretizza, venga evidenziata in qualsiasi modo (e cioè la semplice possibilità che ne derivi pubblico scandalo), occorre che essa sia stata cagionata dalla condotta almeno colposa degli autori. La legge infatti usa l'espressione «in modo che ne derivi pubblico scandalo», ed è opinione unanime della giurisprudenza ritenere che non occorre che la relazione incestuosa sia da tutti conosciuta, basta che il pubblico scandalo sia derivato da un concreto comportamento incauto degli autori, o di uno di essi, pur se non manifestato direttamente in pubblico, ma rilevato dagli effetti materiali o da confessioni (182). La fattispecie normativa, contenuta nell'art. 564 c.p., è di quelle cosiddette "necessariamente plurisoggettive": in essa, infatti, la condotta tipica è commissibile da almeno due soggetti, i quali devono essere legati fra loro da vincolo di parentela in linea retta (ascendente o discendente) o collaterale entro il secondo grado (fratelli e sorelle), ovvero da vincolo di affinità in linea retta (suoceri, genero, nuora e loro ascendenti o discendenti). Fratelli e sorelle sono sia i germani (figli degli stessi genitori), sia i consanguinei (figli dello stesso padre ma non della stessa madre), sia gli uterini (figli della stessa madre ma non dello stesso padre) (183). Inoltre, non vi è dubbio che, per il disposto dell'art. 540 c.p., vi sono compresi anche gli ascendenti e i discendenti naturali, mentre ne sono esclusi gli adottivi. Sono sorte varie esitazioni per l'esclusione di tali soggetti, soprattutto dopo l'equiparazione legale tra il rapporto familiare di sangue e quello adottivo. Quanto agli affini è ritenuto valido il criterio interpretativo che si desume dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p. per cui agli effetti penali il vincolo cessa allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole, visto che in tal caso non ricorrono gli estremi del reato di incesto (184). Contro tale tesi, però, gran parte della dottrina rileva che, di fronte al mancato rinvio da parte dell'art. 564 c.p. all'elencazione di cui all'art. 307 ult. co. c.p., consegue che non può trovare applicazione, ai fini dell'incesto, la disposizione secondo cui «nella denominazione di prossimi congiunti non si comprendono gli affini affinchè sia morto il coniuge e non vi sia prole», ma va invece applicato l'art. 78 c.p. secondo cui l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva (185).
Riferimenti (179) R. Dolce, Incesto, in Enciclopedia del diritto, XX, Giuffrè, 1970, pp. 973-980. (180) F. Antolisei, Manuale di diritto penale - Parte speciale, I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 486. (181) In ordine alla natura del pubblico scandalo è sorta una notevole discussione. L'interpretazione più accreditata in giurisprudenza è quella secondo cui il pubblico scandalo rappresenta un'ipotesi di condizione obiettiva di punibilità. Così considerato non sarebbe oggetto di una volizione da parte degli agenti e pertanto la sua verifica dovrebbe essere causalmente riconducibile alla condotta degli agenti stessi. E. Dolcini, G. Marinucci, Codice penale commentato - Parte speciale, Ipsoa Milano, 1999, pp. 2837-2839. La seconda interpretazione invece, prevalente in dottrina, individua il pubblico scandalo nell'evento di reato e pertanto deve essere voluto (o quanto meno accettato a titolo di dolo eventuale) dagli agenti quale risultato (certa o anche solo probabile) della propria condotta. G. Lattanzi, E. Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. X, Giuffrè, Milano, 2000. (182) F. Antolisei, Manuale di diritto penale - Parte speciale, I, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 487. (183) A. Crespi, F. Stella, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, Cedam, Padova, 1999, pp. 1482-1484. (184) F. Antolisei, Manuale di diritto penale - Parte speciale, I, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 487. (185) G. Lattanzi, E. Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. X, Giuffrè, Milano, 2000. (186) G.D. Pisapia, Delitti contro la famiglia, Milano, 1953, p. 585; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Pt. sp., I, Milano, 1994. (187) I. Merzagora, Incesto, in Digesto delle discipline penalistiche,Utet,Torino,1992, pp. 326-331. (188) E. Dolcini, G. Marinucci, Codice penale commentato - Parte speciale, Ipsoa Milano, 1999. (189) F. Antolisei, Manuale di diritto penale - Parte speciale, I, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 488. (190) G. Scardaccione, La tematica dell'abuso ed i principi dell'intervento, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.
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